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I VIAGGI E LE VISITE DI ISTRUZIONE

I viaggi e le visite di istruzione costituiscono attività didattica; sono pertanto inseriti nella programmazione di classe in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi dei diversi corsi di studio.

Nel caso in cui a visite e viaggi d'istruzione partecipino uno o più alunni in situazione di handicap, i Consigli di classe individuano un accompagnatore qualificato. E' opportuno che la scelta ricada tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni partecipanti e che siano preferibilmente di materie attinenti alle finalità del viaggio stesso. (C.M. 291/92 art.8 comma 2). L'accompagnatore qualificato può anche non essere l'insegnante di sostegno, ma un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, etc. ) o extra-scolastica (assistente educativo, socio di una cooperativa sociale degli Enti Locali, assistente privato, etc.).

Nella scuola secondaria di secondo grado può essere anche un compagno maggiorenne che offre la propria disponibilità. Ai Consigli di Classe spetta inoltre la predisposizione di ogni altra misura di sostegno adeguata alla gravità della stato di disabilità (C.M. 291/92 art. 8 comma 2).

Ai fini di una corretta e funzionale organizzazione del viaggio nonché della puntuale determinazione del suo costo, la scuola è tenuta a comunicare all'agenzia di viaggio la presenza di allievi disabili ed eventuali assistenti educatori oltre ai relativi servizi loro necessari (Nota Prot. n. 1902/02).

Non possono esservi oneri ulteriori alla quota individuale di partecipazione a carico della famiglia dell'alunno diversamente abile.