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IL PROGETTO DI VITA

DALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALL'INTEGRAZIONE LAVORATIVA

L'integrazione sociale rappresenta uno dei principi fondamentali per i diritti delle persone disabili (L.104/92 art. 5). L'alunno in situazione di handicap che nel percorso scolastico acquisisce capacità e competenze deve poterle spendere nei vari contesti sociali, deve sperimentarsi "nei ruoli forti di vita" (Dario Ianes, Dal Piano educativo individualizzato al Progetto di vita adulto, in Handicap e Scuola, n. 104, luglio - agosto 2002, Erickson) in particolare nel ruolo di lavoratore. La piena integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, in forma individuale od associata, e la tutela del posto d'impiego sono garantite giuridicamente (L.104/92 art. 8). Esse trovano piena realizzazione soltanto quando, nella stesura e nell' attuazione dei piani educativi individualizzati, si impiegano strategie e mezzi per promuovere la partecipazione sociale degli alunni disabili.

In quest'ottica vanno considerati l'alternanza scuola-lavoro, ruolo e funzioni dei SIL (Servizi d'integrazione lavorativa rivolti a persone disabili o in carico ai servizi psichiatrici e per le dipendenze) e dei Centri Provinciali per l'impiego.

A tutti gli studenti che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età è riconosciuta la possibilità di realizzare l'istruzione del secondo ciclo intervallando periodi di studio con periodi di lavoro (L.53/03 art. art. 4 comma 1). I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati da ogni istituzione scolastica sulla base di apposite convenzioni con imprese, camere di commercio o enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento lavorativo (L.77/05 art. 1 comma 2). L'alternanza scuola-lavoro consente: il collegamento tra la formazione in aula e l'esperienza pratica, la valorizzazione di vocazioni, interessi e stili di apprendimento individuali e l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro (L.77/05 art. 2). Si crea anche un'occasione di collegamento tra istituzioni scolastiche, mondo lavorativo e società, fondamentale per quel "lavoro di rete" che rende di fatto possibile la piena integrazione dei soggetti disabili.

In prospettiva dell'inserimento lavorativo post-scolastico, alla redazione ed alla realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati, partecipa anche il SIL, servizio socio-sanitario dell'azienda ULSS, che provvede ad ideare e gestire percorsi d'integrazione, concordati con gli interessati, e di solito articolati nelle seguenti fattispecie:

  1. Progetti di osservazione: di breve durata (max 3 mesi) si concretizzano in un tirocinio in ambienti di lavoro. Hanno lo scopo di favorire la conoscenza e la comprensione della persona, le sue capacità operative, il suo grado di autonomia sociale, il suo modo di relazionarsi con l'ambiente, con i colleghi, e con le figure di responsabilità. Precede di solito la progettazione di più definiti percorsi formativi.
  2. Progetti di formazione in situazione: di lunga durata si attuano attraverso l'organizzazione di più tirocini in differenti ambienti di lavoro. Scopo di questi progetti non è tanto quello di imparare una specifica mansione quanto quello di maturare abilità genericamente spendibili e soprattutto di assumere modalità relazionali coerenti con il ruolo di lavoratore.
  3. Progetti di consulenza: hanno lo scopo di accompagnare nel percorso autonomo verso il raggiungimento di un rapporto di lavoro quelle persone in possesso di capacità, stili di relazione ed esperienze sufficienti.

Basilare è poi il ruolo svolto dai Centri provinciali per l'impiego (ex uffici di collocamento) chiamati a gestire il collocamento mirato delle persone disabili. Per collocamento mirato si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi del posto di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione (L. 68/99 art. 2). I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze persone appartenenti alle cosiddette categorie protette ed in misura proporzionale alle dimensioni aziendali (L. 68/99 art. 3). I soggetti disabili che risultano disoccupati e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dai centri per l'impiego che, chiamati a favorire l'incontro tra domanda ed offerta, accolgono le richieste di assunzioni, anche nominative, inoltrate dai datori di lavoro (L. 68/99 artt. 7 e 8).